Ordine provinciale dei farmacisti di
 
  Campobasso  
     
 
  CODICE DEONTOLOGICO E GIURAMENTO DEL FARMACISTA

 
Nella seguente sezione a fine pagina c’è il link (sotto la voce allegati)  è possibile scaricare il CODICE DEONTOLOGICO E GIURAMENTO DEL FARMACISTA.
 
CODICE DEONTOLOGICO

FEDERAZIONE NAZIONALE
DEGLI ORDINI DEI FARMACISTI ITALIANI
CODICE DEONTOLOGICO
DEL FARMACISTA


Testo approvato dal Consiglio Nazionale il 7 maggio 2018
TITOLO I
OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE


Art. 1
Definizioni
1.  Il Codice deontologico raccoglie le norme e i principi posti a garanzia del cittadino, della
collettività e a tutela dell’etica, della dignità e del decoro della professione del farmacista ed
è lo strumento di riferimento dell’Ordine professionale e degli iscritti all’Albo.
2. La Federazione Nazionale degli Ordini dei Farmacisti adotta il Codice deontologico  in
attuazione  delle  funzioni  istituzionali  svolte  dalla  stessa  Federazione  e  dagli  Ordini
territoriali, anche nel rispetto del principio di sussidiarietà.
3.  L’Ordine  professionale  è  l’ente  pubblico  non  economico  che  garantisce  ai  cittadini  i
requisiti di professionalità e la correttezza del comportamento degli iscritti.
Art. 2
Ambito di applicazione
1.  E’  fatto  obbligo  agli  Ordini  di  recepire  il  presente  Codice  deontologico,  nonché  di
divulgare le disposizioni in esso contenute, di promuoverne la conoscenza e di verificarne il
rispetto.
2. Tutti i farmacisti iscritti all’Albo sono tenuti a conoscere e osservare le norme e i principi
contenuti  nel  presente  Codice  deontologico  ed  a  tenere  sempre,  anche  al  di  fuori
dell’esercizio della professione, una condotta consona al proprio ruolo, tale da non portare
in nessun caso discredito alla professione.
TITOLO II
PRINCIPI E DOVERI GENERALI
CAPO I
DOVERI GENERALI DEL FARMACISTA
Art. 3
Libertà, indipendenza e autonomia della professione
1. Il farmacista deve:
a)  dichiarare, al momento dell’iscrizione all’Albo, di aver letto il Codice deontologico;
b)  rispettare  i  principi  del  giuramento  professionale,  che  costituisce  parte  integrante  del
presente Codice deontologico;
c)  operare  in  piena  autonomia,  libertà,  indipendenza  e  coscienza  professionale,
conformemente  ai  principi  etici  propri  dell’essere  umano  e  tenendo  sempre  presenti  i
diritti  del  malato  e  il  rispetto  della  vita,  senza  sottostare  ad  interessi,  imposizioni  o
condizionamenti di qualsiasi natura;
d)  nel  rispetto  del  principio  costituzionale  di  uguaglianza  assicurare,  con  diligente
professionalità,  la  presa  in  carico  di  ogni  paziente,  senza  alcuna  discriminazione,  e
perseguire il principio di universalità del Servizio Sanitario nella tutela della salute;
e)  promuovere  e  divulgare  trattamenti  scientifici  validati  dalle  Autorità  competenti  e
quindi di comprovata efficacia, anche con riferimento alle medicine non convenzionali;
f)  osservare gli indirizzi di natura professionale e deontologica enunciati dalla Federazione
Nazionale degli Ordini dei Farmacisti e dall’Ordine di appartenenza.
2. Al farmacista è vietato porre in essere, consentire o agevolare a qualsiasi titolo:
a)  l’esercizio abusivo della professione;
b)  la dispensazione di farmaci in modo pericoloso per la salute pubblica;
c)  ogni atto che configuri concorrenza sleale di cui all’art. 2598 del Codice Civile.
Art. 4
Dovere di collaborazione con autorità ed enti sanitari
1.  Il  farmacista,  nella  sua  qualità  di  operatore  sanitario,  collabora  con  le  autorità
coadiuvandole  nel  raggiungimento  degli  obiettivi  istituzionali.  Il  farmacista  è  tenuto,  in
particolare,  a  collaborare  e  mettersi  a  disposizione  delle  autorità  preposte  in  tutte  le
situazioni di calamità pubblica.
2. Il farmacista partecipa a campagne di prevenzione e di educazione sanitaria promosse o
organizzate dalle competenti Autorità di concerto con la Federazione Nazionale degli Ordini
dei Farmacisti o con l’Ordine territoriale.
Art. 5
Attività di sperimentazione e ricerca
1.  Il  farmacista,  nell’attività  di  ricerca  e  sperimentazione  approvata  dal  competente
Comitato  Etico,  persegue  il  progresso  scientifico,  il  cui  obiettivo  primario  è  quello  di
migliorare le conoscenze al fine di tutelare la salute dei pazienti.
Art. 6
Medicine non convenzionali
1.  Il  farmacista,  nell’ambito  delle  sue  competenze  e  prerogative  professionali,  garantisce
un’informazione  corretta  e  veritiera  finalizzata  ad  evitare  che  il  paziente  si  sottragga  da
trattamenti scientificamente fondati e di comprovata efficacia.
2. Il farmacista si impegna ad estendere la propria competenza professionale alle medicine
non convenzionali.
CAPO II
OBBLIGHI PROFESSIONALI DEL FARMACISTA
Art. 7
Distintivo professionale e camice bianco
1.  Nell’esercizio  dell’attività  professionale  al  pubblico  il  farmacista  ha  l’obbligo  di
indossare  il  camice  bianco  unitamente  al  distintivo  professionale  e  ad  un  tesserino
identificativo  con  indicazione  del  nome,  del  cognome,  nonché  del  numero  di  iscrizione
all’Albo e dell’Ordine  di appartenenza. Il distintivo può essere integrato anche nel tesserino
identificativo.
2.  Il  camice  bianco  unitamente  ad  un  tesserino  identificativo  recante  la  relativa
qualificazione è, altresì, indossato dai tirocinanti.
3. Il distintivo professionale è quello adottato dalla Federazione Nazionale degli Ordini dei
Farmacisti e distribuito dall’Ordine territorialmente competente e può essere utilizzato solo
dai  farmacisti  iscritti  all’Albo  che  esercitano  la  professione  nelle  strutture  pubbliche  o
private ove è prevista per legge la figura del farmacista. In caso di cancellazione dall’Albo,
il tesserino dovrà essere restituito al competente Ordine territoriale.
4.  Il  direttore  di  farmacia  pubblica  o  privata  ed  il  farmacista  responsabile  degli  esercizi
commerciali  di  cui  all’art.  5  del  D.L.  223/2006,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  L.
248/2006,  devono curare che il distintivo professionale unitamente al camice bianco siano
prerogativa  esclusiva  del  farmacista.  Qualora  il  direttore  o  il  farmacista  responsabile  non
riescano  a far  rispettare le  disposizioni del presente articolo  dalla proprietà  della farmacia  o
dell’esercizio di vicinato hanno il dovere di segnalare l’inosservanza all’Ordine.
Art. 8
Dispensazione e fornitura dei medicinali
1. La dispensazione del medicinale è un atto sanitario, a tutela della salute e dell’integrità
psicofisica del paziente.
2. La dispensazione e la fornitura di qualunque medicinale sono prerogativa esclusiva del
farmacista, che assolve personalmente a tale obbligo professionale e ne assume la relativa
responsabilità.
Art. 9
Preparazione galenica di medicinali
1.  La  responsabilità  della  preparazione  galenica  di  medicinali  è  prerogativa  esclusiva  del
farmacista.
2.  Il  farmacista,  nella  preparazione  dei  medicinali,  è  tenuto  a  osservare  le  procedure  di
allestimento previste dalla normativa, al fine di garantirne la qualità come presupposto di
efficacia e sicurezza.
Art. 10
Farmacovigilanza, aderenza e appropriatezza terapeutica
1. Il farmacista concorre alla tutela della salute pubblica attraverso una puntuale osservanza
delle  norme  di  farmacovigilanza,  provvedendo  alla  segnalazione  di  ADR  alle  autorità
competenti.
2.  Il  farmacista  pone  in  essere  ogni  utile  iniziativa  professionale  volta  ad  assicurare
l’aderenza  alle  terapie  farmacologiche,  contribuendo  a  garantire  un  maggiore  livello  di
efficacia  delle  medesime  a  tutela  della  salute  del  paziente  e  di  un  corretto  governo  della
spesa del Servizio Sanitario Nazionale.
3. Il farmacista collabora con il medico e con le strutture del Servizio  Sanitario Nazionale,
al fine di assicurare la migliore appropriatezza terapeutica.
Art. 11
Formazione permanente e aggiornamento professionale
1.  La  formazione  permanente  e  l’aggiornamento  sono  presupposti  per  garantire
l’appropriatezza e l’efficacia della prestazione professionale.
2.  Il  farmacista  ha  il  dovere  della  formazione  permanente  e  dell’aggiornamento
professionale  al  fine  di  adeguare  costantemente  le  proprie  conoscenze  al  progresso
scientifico,  all’evoluzione  normativa,  ai  mutamenti  dell’organizzazione  sanitaria  e  alla
domanda di salute dei cittadini.
3. Il farmacista partecipa alle iniziative gratuite di formazione permanente e aggiornamento
professionale alle quali la  Federazione Nazionale degli Ordini dei Farmacisti  o l’Ordine di
appartenenza  abbiano  previsto  la  partecipazione,  con  particolare  riferimento  al  dossier
formativo di gruppo predisposto dalla Federazione stessa o dall’Ordine.
Art. 12
Abuso e uso non terapeutico dei medicinali
1. Il farmacista pone in essere ogni iniziativa di  sua competenza professionale finalizzata al
contrasto dell’uso, umano o veterinario, di medicinali o sostanze farmacologiche per finalità
non terapeutiche e, in particolare, a fini di doping.
2. Il farmacista promuove l’automedicazione responsabile e scoraggia l’uso di medicinali di
automedicazione quando non giustificato da esigenze terapeutiche.
3.  Il  farmacista,  allorquando  ne  venga  a  conoscenza,  ha  il  dovere  di  segnalare  alla
competente autorità i casi di abuso o uso non terapeutico di medicinali.
TITOLO III
RAPPORTI CON I CITTADINI
Art.13
Pharmaceutical care e presa in carico del paziente
1.  Il  farmacista  deve  assicurare  il  rispetto  dei  principi  ispiratori  della  professione,  anche
promuovendo la pharmaceutical care e la presa in carico del paziente.
2.  Il  farmacista  assicura  che  la  prestazione  dei  nuovi  servizi  erogati  dalle  farmacie
nell’ambito del Servizio  Sanitario Nazionale  avvenga nel rispetto della normativa vigente  e
in  conformità  alle  Linee  Guida  approvate  dalla  Federazione  Nazionale  degli  Ordini  dei
Farmacisti.
Art. 14
Libera scelta della farmacia
1.  Al  farmacista  è  vietato  porre  in  essere  iniziative  o  comportamenti  che  limitino  o
impediscano il diritto di libera scelta della farmacia da parte dei cittadini.
Art. 15
Attività di consiglio e di consulenza
1.  Nell’attività  di  dispensazione,  consiglio  e  consulenza  professionale,  il  farmacista
garantisce un’informazione sanitaria chiara, corretta e completa, con particolare riferimento
all’uso  appropriato  dei  medicinali,  alle  loro  controindicazioni  e  interazioni,  agli  effetti
collaterali e alla loro conservazione.
2. Il farmacista è tenuto ad informare il paziente circa l’esistenza di farmaci equivalenti.
TITOLO IV
RAPPORTI CON I MEDICI, I VETERINARI E GLI ALTRI SANITARI
Art. 16
Rapporti con le altre professioni sanitarie
1.  La  comunicazione  tra  i  professionisti  della  sanità  si  ispira  ai  principi  del  rigore
scientifico.
2. Il farmacista, nel rapporto con gli altri operatori della sanità, deve attenersi al principio
del  rispetto  reciproco,  favorendo  la  collaborazione,  l’integrazione  e  la  condivisione,
nell’ambito  delle  rispettive  competenze  e  correlate  responsabilità,  anche  attraverso  lo
scambio di conoscenze ed informazioni.
Art. 17
Comparaggio e altri accordi illeciti
1. I rapporti con i sanitari abilitati alla prescrizione di medicinali non devono essere motivati
e condizionati da interessi o vantaggi economici nel rispetto della normativa vigente.
2.  Costituisce  grave  abuso  professionale  incentivare,  in  qualsiasi  forma,  le  prescrizioni
mediche o veterinarie, anche nell’ipotesi in cui ciò non costituisca comparaggio.
3.  Costituisce  grave  abuso  e  mancanza  professionale  acconsentire,  proporre  o  accettare
accordi  tendenti  a  promuovere  la  dispensazione  di  medicinali  finalizzata  ad  un  loro  uso
incongruo o eccedente le effettive necessità terapeutiche per trarne un illecito vantaggio.
Art. 18
Divieto di accaparramento di ricette
1. Il farmacista non deve promuovere, organizzare o aderire a iniziative di accaparramento
di prescrizioni mediche comunque e dovunque poste in essere.
TITOLO V
RAPPORTI PROFESSIONALI CON I COLLEGHI E I TIROCINANTI
Art. 19
Dovere di collaborazione
1.  Il  farmacista  deve  tenere  nei  confronti  dei  colleghi  un  comportamento  improntato  alla
correttezza e alla collaborazione professionale, nel rispetto dei ruoli e delle competenze.
2. Il farmacista che accoglie gli studenti in tirocinio  pre lauream  concorre, di concerto con
l’Università  e  l’Ordine  professionale,  alla  loro  formazione,  verificando  che  questi
acquisiscano  le  necessarie  competenze  tecnico-professionali  e  deontologiche.  La  relativa
presenza in farmacia deve avvenire nel rispetto delle disposizioni vigenti, anche di natura
regolamentare, ivi incluse quelle in materia di sicurezza.
Art. 20
Controversie professionali
1.  Eventuali  divergenze  e  controversie  di  natura  professionale,  per  un  tentativo  di
conciliazione, sono sottoposte alla valutazione dell’Ordine professionale, prima di adire le
vie legali.
Art. 21
Comportamenti disdicevoli nei rapporti con colleghi e collaboratori
1. E’ deontologicamente sanzionabile:
a)  porre in essere o favorire forme di sfruttamento dell’attività professionale dei colleghi;
b)  indurre i colleghi, anche propri collaboratori, a comportarsi in modo non conforme alle
disposizioni  che  disciplinano  l’esercizio  della  professione  o  in  modo  contrario  alla
deontologia professionale;
c)  porre in essere qualsiasi forma di discriminazione, molestia o mobbing nei confronti di
colleghi o altri lavoratori.
TITOLO VI
RAPPORTI CON L’ORDINE PROFESSIONALE
Art. 22
Dovere di collaborazione e comunicazione
1. Il farmacista ha l’obbligo di prestare la massima disponibilità, collaborazione e rispetto
nei  rapporti  con  l’Ordine  professionale  per  l’espletamento  delle  funzioni  allo  stesso
attribuite dall’ordinamento.
2. Il farmacista ha l’obbligo di segnalare all’Ordine di appartenenza ogni iniziativa tendente
ad  imporgli  comportamenti  contrari  alle  disposizioni  che  disciplinano  l’esercizio  della
professione o comunque non conformi ai principi della deontologia professionale.
3. Il farmacista è tenuto a comunicare all’Ordine presso il quale è iscritto ogni variazione
relativa ai dati inseriti nell’Albo professionale, negli elenchi e nei registri, nonché a quelli
relativi alle specializzazioni e all’esercizio professionale ai fini del corretto svolgimento dei
compiti istituzionali previsti dalla normativa vigente.
TITOLO VII
PUBBLICITA’ E INFORMAZIONE SANITARIA
Art. 23
Principi
1.  La  pubblicità  della  professione  di  farmacista  e  l’informazione  sanitaria,  con  qualunque
mezzo diffuse, sono consentite nel rispetto dei principi di correttezza, veridicità, trasparenza
e non devono essere equivoche, ingannevoli o denigratorie. Esse devono essere funzionali
all’oggetto  e  realizzate  in  modo  consono  alle  esigenze  di  tutela  della  salute  di  cui  la
professione  di  farmacista  è  garante.  Contestualmente  all’attivazione  della  pubblicità,  il
farmacista è tenuto a trasmetterne il contenuto all’Ordine di appartenenza.
2.  Il  farmacista  non  può  operare  alcuna  forma  di  pubblicità  in  favore  di  esercenti  altre
professioni sanitarie o di strutture sanitarie.
3. Il farmacista non può accettare né proporre l'esposizione di comunicazioni pubblicitarie
relative  alla  propria  farmacia  ovvero  all’esercizio  di  cui  all’art.  5  del  D.L.  223/2006,
convertito, con modificazioni, dalla L. 248/2006, negli studi, ambulatori medici e veterinari,
cliniche  e  strutture  sanitarie  e  socio-assistenziali.  Qualora  il  direttore  o  il  farmacista
responsabile non riescano a far rispettare le disposizioni del presente articolo  dalla proprietà
della  farmacia  o  dell’esercizio  di  vicinato  hanno  il  dovere  di  segnalare  l’inosservanza
all’Ordine.
4.  La  pubblicità  della  farmacia,  con  qualunque  mezzo  diffusa,  è  consentita  e  libera  nel
rispetto  dei  principi  di  correttezza,  veridicità  e  trasparenza  e  non  deve  essere  equivoca,
ingannevole o denigratoria a tutela e nell’interesse dei cittadini. Essa deve essere funzionale
all’oggetto e realizzata in modo consono alle esigenze di salvaguardia della salute di cui la
farmacia è presidio.
5.  E’  conforme  alle  norme  deontologiche  rendere  noti  al  pubblico  elementi  conoscitivi,
veritieri  e  corretti  relativi  ai  servizi  prestati,  ai  reparti  presenti  nella  farmacia,  nonché  ai
prezzi praticati.
TITOLO VIII
ATTIVITA’ PROFESSIONALE NELLA FARMACIA
Art. 24
Organizzazione dell’esercizio della farmacia
1. Il direttore è responsabile dell’organizzazione complessiva della farmacia e deve curare,
in  particolare,  che  l’esercizio  sia  organizzato  in  modo  adeguato  al  ruolo  che  la  farmacia
svolge in quanto presidio sociosanitario e centro di servizi sanitari.
2.  Il  direttore  è  garante  e  personalmente  responsabile,  nell’ambito  della  farmacia  da  lui
diretta, del rispetto delle disposizioni di legge e di tutte le regole deontologiche vigenti che
saranno applicate in maniera uniforme, omogenea e senza distinzioni.
3.  Eventuali  inosservanze  alle  previsioni  che  precedono  saranno  valutate  in  sede
disciplinare, secondo criteri di omogeneità, par condicio ed uniformità e senza distinzioni in
ordine alla proprietà della farmacia. Qualora la proprietà della farmacia non faccia osservare
le  prescrizioni  del  Codice  Deontologico  il  farmacista  direttore  ha  il  dovere  di  segnalare
l’inosservanza all’Ordine.
Art. 25
Insegna della farmacia e cartelli indicatori
1.  Salvo  specifiche  norme  derivanti  da  leggi,  regolamenti  e  ordinanze,  la  denominazione
farmacia  nell’insegna  e  l’emblema  della  croce,  necessariamente  di  colore  verde,  sono
obbligatorie.
2. I cartelli indicatori, da intendersi esclusivamente come i cartelli che indicano la direzione
e la distanza per raggiungere la farmacia più vicina, anche in forma di freccia direzionale,
devono essere installati nell'ambito territoriale della sede farmaceutica di pertinenza prevista
nella pianta organica.
3.  I  cartelli  indicatori  devono  riportare  obbligatoriamente  sia  la  direzione  che  la  distanza
della farmacia.
Art. 26
Medicinali soggetti a prescrizione medica
1. Il farmacista deve respingere le richieste di medicinali senza la prescritta ricetta medica o
veterinaria o redatte su ricette prive dei requisiti stabiliti dalla legge.
2. Sono fatti salvi i casi di urgenza già regolati dalla normativa vigente e quelli in cui ricorra
lo stato di necessità per salvare, chiunque ne faccia richiesta, dal pericolo immediato di un
danno grave alla persona.
Art. 27
Divieto di detenere e dispensare medicinali non autorizzati
1. Il farmacista, fatta eccezione per i casi disciplinati da specifiche norme, non può detenere
né dispensare, né promuovere medicinali industriali non autorizzati al commercio in Italia,
ancorché prescritti su ricetta medica.
Art. 28
Controllo sulla ricetta
1. La dispensazione dei medicinali soggetti a prescrizione medica è subordinata alla verifica
da parte del farmacista dei requisiti formali e sostanziali della ricetta, a garanzia della tutela
della salute del paziente.
2.  Qualora necessario, il farmacista, prima di procedere alla dispensazione del medicinale,
prende  contatto  con  il  medico  o  veterinario  prescrittore,  riservatamente  e  in  spirito  di
collaborazione, per il necessario chiarimento.
Art. 29
Violazione di norme convenzionali
1. Il rispetto delle disposizioni di natura professionale contenute negli atti convenzionali che
disciplinano i rapporti tra il SSN e le sue articolazioni territoriali e le farmacie pubbliche e
private costituisce per il farmacista preciso obbligo deontologico che, ove disatteso, forma
oggetto di valutazione disciplinare.
Art. 30
Consegna a domicilio dei medicinali
1.  La  consegna  a  domicilio  dei  medicinali  soggetti  a  prescrizione  medica  può  essere
effettuata soltanto dopo che in farmacia sia avvenuta la spedizione della ricetta originale.
2. Il farmacista che pone in essere iniziative  di consegna a  domicilio dei  medicinali deve
assicurare che tale servizio sia svolto nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 14, 15 e 39 e
deve garantire, oltre alla sicurezza, corrette condizioni di conservazione dei medicinali.
TITOLO IX
ATTIVITA' PROFESSIONALE NEGLI ESERCIZI COMMERCIALI DI VICINATO
Art. 31
Prescrizioni per l’attività professionale negli esercizi commerciali
1. Il farmacista responsabile dell’esercizio commerciale di cui all’art. 5 del D.L. 223/2006,
convertito, con modificazioni, dalla L. 248/2006 deve curare che l'esercizio sia organizzato
in modo conforme alle normative vigenti.
2. Le eventuali insegne dell’esercizio commerciale di cui al comma 1 devono essere chiare e
non ingannevoli. La relativa croce eventualmente esposta deve essere di colore diverso dal
verde.
3. Il farmacista responsabile deve assicurare che nell’esercizio commerciale di cui al comma
1 non  siano  presenti o  spedite ricette del SSN e non siano detenuti  o  dispensati medicinali
con  obbligo  di  ricetta  medica,  ad  eccezione  di  quelli  previsti  dalla  normativa  vigente.
Qualora  il  farmacista  responsabile  non  riesca  a  far  rispettare  le  disposizioni  del  presente
articolo dalla proprietà dell’esercizio ha il dovere di segnalare l’inosservanza all’Ordine.
TITOLO X
ATTIVITA’ PROFESSIONALE NELL’INDUSTRIA FARMACEUTICA
Art. 32
Principi di comportamento
1.  Il  farmacista  che  esercita  la  propria  attività  nell’industria  farmaceutica  deve  tutelare  la
propria  autonomia  ed  indipendenza  professionale,  nel  rispetto  delle  previsioni  contenute
negli articoli 3 e 5.
Art. 33
Farmacista informatore tecnico-scientifico
1. Il farmacista informatore tecnico-scientifico deve promuovere la corretta conoscenza dei
farmaci sulla base di esclusive valutazioni scientifiche.
TITOLO XI
ATTIVITA’ PROFESSIONALE NELLE STRUTTURE SANITARIE PUBBLICHE E
PRIVATE NON APERTE AL PUBBLICO
Art. 34
Rapporti con gli altri sanitari e colleghi
1. Il farmacista che esercita la professione nelle strutture sanitarie pubbliche e  private non
aperte al pubblico  deve agire su un piano di pari dignità e autonomia con gli altri sanitari e
colleghi con  i quali deve instaurare rapporti di costruttiva collaborazione professionale, nel
rispetto dei reciproci ruoli.
2.  Il  farmacista,  nei  rapporti  con  i  colleghi  delle  farmacie  territoriali,  deve  favorire  lo
scambio  di  informazioni  che  possano  consentire  la  realizzazione  di  un’assistenza
farmaceutica  adeguata  alle  necessità  sanitarie  nel  tempo  e  nei  luoghi  in  cui  opera,  nel
rispetto  dei  Livelli  Essenziali  di  Assistenza  (LEA)  e  con  spirito  collaborativo  e  di
integrazione.
Art. 35
Controllo sulla dispensazione dei medicinali
1. Il farmacista che esercita la professione nelle strutture sanitarie pubbliche deve vigilare
scrupolosamente affinché, ove sia prevista la dispensazione diretta del farmaco al paziente,
la consegna sia effettuata soltanto da farmacisti  e nel rispetto di quanto previsto dall’art. 14.
Il farmacista  deve, inoltre, curare che la dispensazione dei farmaci, su richiesta nominativa
per  uno  specifico  paziente  con  piano  terapeutico  o  in  “dose  unitaria”,  avvenga,  dalle
strutture farmaceutiche di  propria competenza alle Unità Operative, sotto il diretto controllo
e  la  personale  responsabilità  di  un  farmacista.  Nell’allestimento  delle  preparazioni
galeniche, deve, altresì, rispettare le prescrizioni dell’art. 9.
TITOLO XII
ATTIVITA’ PROFESSIONALE NELL’AMBITO DELLA DISTRIBUZIONE
INTERMEDIA
Art. 36
Doveri del direttore tecnico responsabile
1.  Il  farmacista  che  opera  nella  distribuzione  intermedia  deve  assicurare  che  tutti  i
medicinali  siano  conservati  e  trasportati  nelle  condizioni  idonee.  Egli  garantisce  che  i
medicinali siano ceduti esclusivamente a soggetti autorizzati alla distribuzione all’ingrosso
o  alla  vendita  diretta  di  medicinali,  alle  farmacie  e  agli  esercizi  di  cui  all’art.  5  del  D.L.
223/2006, convertito, con modificazioni, dalla L. 248/2006.
TITOLO XIII
VENDITA DI MEDICINALI TRAMITE INTERNET
E PRODOTTI DIVERSI DAI MEDICINALI
Art. 37
Vendita di medicinali tramite internet
1. Le farmacie e gli esercizi commerciali di cui all’art. 5 del D.L. 223/2006, convertito, con
modificazioni,  dalla  L.  248/2006,  autorizzati  ai  sensi  dell’articolo  112-quater  del  D.Lgs.
219/2006, possono effettuare la fornitura a distanza al pubblico dei medicinali senza obbligo
di  prescrizione  tramite  Internet  o  altre  reti  informatiche,  nel  rispetto  delle  specifiche
tecniche e normative previste.
Art. 38
Prodotti diversi dai medicinali
1.  Nell’attività  di  vendita  di  prodotti  diversi  dai  medicinali,  il  farmacista  ha  l’obbligo  di
agire  in  conformità  con  il  ruolo  sanitario  svolto,  nell’interesse  della  salute  del  cittadino  e
dell’immagine professionale del farmacista.
TITOLO XIV
SEGRETO PROFESSIONALE, RISERVATEZZA,
TRATTAMENTO DEI DATI E PRIVACY
Art. 39
Segreto professionale, riservatezza, trattamento dei dati e privacy
1.  La  conservazione  del  segreto  su  fatti  e  circostanze  dei  quali  il  farmacista  sia  venuto  a
conoscenza in ragione della sua attività professionale, oltre che un obbligo giuridico, è un
imprescindibile dovere morale, che il farmacista deve esigere anche dai collaboratori e dagli
incaricati  del  trattamento  dei  dati  personali.  Il  farmacista  può  rivelare  fatti  coperti  dal
segreto professionale nelle ipotesi previste dalla normativa vigente.
2. Il farmacista, nel trattamento dei dati personali, anche sensibili, è tenuto al rispetto della
normativa vigente in materia di riservatezza e protezione dei dati. Il farmacista assicura la
non identificabilità dei soggetti coinvolti nelle pubblicazioni o  divulgazioni scientifiche di
dati e studi clinici.
3.  Per  la  valutazione  della  gravità  dell’inosservanza  degli  obblighi  di  cui  al  presente
articolo, può essere preso in considerazione l’eventuale vantaggio economico ottenuto dal
farmacista  da  altra  persona  e,  parimenti,  l’eventuale  danno,  anche  morale,  causato  al
paziente o familiare.
TITOLO XV
INFRAZIONI AL CODICE DEONTOLOGICO
Art. 40
Infrazioni al Codice Deontologico e potestà disciplinare dell’Ordine
1.  Le  infrazioni  al  presente  Codice  deontologico  sono  valutate  in  sede  disciplinare
dall’Ordine di appartenenza su proposta dell’Ufficio istruttorio regionale.
2. Il farmacista è sottoposto alla vigilanza deontologica da parte dell’Ordine nel cui ambito
provinciale  esercita  l’attività  professionale,  ferma  restando  la  competenza  disciplinare
spettante all’Ordine presso il quale il sanitario è iscritto.
3. L’Ordine professionale può convocare i farmacisti esercenti nell’ambito del territorio di
sua  competenza  affinché  forniscano  chiarimenti  in  merito  a  specifiche  condotte,  avendo
cura di informare il Presidente dell’Ordine presso cui il sanitario è iscritto.
4.  E’  sanzionabile  qualsiasi  violazione  di  norme  di  leggi  o  regolamenti  che  disciplinano
l’esercizio  della  professione  di  farmacista  e  il  servizio  farmaceutico  nonché  di
provvedimenti o ordinanze emanati dalle competenti autorità per ragioni di igiene o sanità
pubblica.
5. E’ sanzionabile qualsiasi abuso o mancanza nell’esercizio della professione e comunque
qualsiasi comportamento che abbia  causato o possa causare un disservizio o un danno alla
salute del cittadino.
6. Le sanzioni devono essere commisurate alla gravità dei fatti e devono tener conto della
reiterazione  dei  comportamenti,  nonché  delle  specifiche  circostanze,  soggettive  ed
oggettive, che hanno concorso a determinare la violazione.
7. Nell’esercizio di attività professionali all’estero, ove consentite, il farmacista italiano  è
tenuto al rispetto delle norme deontologiche nazionali, nonché di quelle dello Stato in cui
viene  svolta  l’attività  che  hanno  natura  prevalente  sulle  prime.  Del  pari  il  farmacista
cittadino comunitario o di Paese extra UE, nell’esercizio dell’attività professionale in Italia,
quando questa gli sia consentita, è tenuto alla conoscenza e al rispetto della legislazione e
delle norme deontologiche vigenti in Italia.

 

 
 

 GIURAMENTO DEL FARMACISTA

Testo approvato dal Consiglio Nazionale il 15.12.2005

GIURO

I
DI ESERCITARE L'ARTE FARMACEUTICA IN LIBERTÀ E INDIPENDENZA DI GIUDIZIO E DI COMPORTAMENTO, IN SCIENZA E COSCIENZA E NEL RIGOROSO RISPETTO DELLE LEGGI, DEI REGOLAMENTI E DELLE NORME DI DEONTOLOGIA PROFESSIONALE;

II
DI DIFENDERE IL VALORE DELLA VITA CON LA TUTELA DELLA SALUTE FISICA E PSICHICA DELLE PERSONE E IL SOLLIEVO DELLA SOFFERENZA COME FINI ESCLUSIVI DELLA PROFESSIONE, AD ESSI ISPIRANDO OGNI MIO ATTO PROFESSIONALE CON RESPONSABILITÀ E COSTANTE IMPEGNO SCIENTIFICO, CULTURALE E SOCIALE, AFFERMANDO IL PRINCIPIO ETICO DELL'UMANA SOLIDARIETÀ;

III
DI ASSISTERE TUTTI COLORO CHE RICORRERANNO ALLA MIA OPERA PROFESSIONALE CON SCRUPOLO, ATTENZIONE E DEDIZIONE, SENZA ALCUNA DISTINZIONE DI RAZZA, RELIGIONE, NAZIONALITÀ, CONDIZIONE SOCIALE E IDEOLOGIA POLITICA E NEL PIÙ RIGOROSO RISPETTO DELLA LORO DIGNITÀ;

IV
DI AFFIDARE LA MIA REPUTAZIONE ESCLUSIVAMENTE ALLE MIE CAPACITÀ PROFESSIONALI E ALLE DOTI MORALI DI CUI SAPRÒ DARE PROVA E DI EVITARE, ANCHE AL DI FUORI DELL'ESERCIZIO PROFESSIONALE, OGNI ATTO E COMPORTAMENTO CHE POSSANO LEDERE IL PRESTIGIO, LA DIGNITÀ E IL DECORO DELLA PROFESSIONE FARMACEUTICA.

LO GIURO

 
     
   
     
         
     
         
 

 
       
     
 
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