Nella seguente sezione a fine pagina c’è il link (sotto la voce allegati) è possibile scaricare il CODICE DEONTOLOGICO E GIURAMENTO DEL FARMACISTA.
CODICE DEONTOLOGICO
FEDERAZIONE NAZIONALE
DEGLI ORDINI DEI FARMACISTI ITALIANI
CODICE DEONTOLOGICO
DEL FARMACISTA
Testo approvato dal Consiglio Nazionale il 7 maggio 2018
TITOLO I
OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE
Art. 1
Definizioni
1. Il Codice deontologico raccoglie le norme e i principi posti a garanzia del cittadino, della
collettività e a tutela dell’etica, della dignità e del decoro della professione del farmacista ed
è lo strumento di riferimento dell’Ordine professionale e degli iscritti all’Albo.
2. La Federazione Nazionale degli Ordini dei Farmacisti adotta il Codice deontologico in
attuazione delle funzioni istituzionali svolte dalla stessa Federazione e dagli Ordini
territoriali, anche nel rispetto del principio di sussidiarietà.
3. L’Ordine professionale è l’ente pubblico non economico che garantisce ai cittadini i
requisiti di professionalità e la correttezza del comportamento degli iscritti.
Art. 2
Ambito di applicazione
1. E’ fatto obbligo agli Ordini di recepire il presente Codice deontologico, nonché di
divulgare le disposizioni in esso contenute, di promuoverne la conoscenza e di verificarne il
rispetto.
2. Tutti i farmacisti iscritti all’Albo sono tenuti a conoscere e osservare le norme e i principi
contenuti nel presente Codice deontologico ed a tenere sempre, anche al di fuori
dell’esercizio della professione, una condotta consona al proprio ruolo, tale da non portare
in nessun caso discredito alla professione.
TITOLO II
PRINCIPI E DOVERI GENERALI
CAPO I
DOVERI GENERALI DEL FARMACISTA
Art. 3
Libertà, indipendenza e autonomia della professione
1. Il farmacista deve:
a) dichiarare, al momento dell’iscrizione all’Albo, di aver letto il Codice deontologico;
b) rispettare i principi del giuramento professionale, che costituisce parte integrante del
presente Codice deontologico;
c) operare in piena autonomia, libertà, indipendenza e coscienza professionale,
conformemente ai principi etici propri dell’essere umano e tenendo sempre presenti i
diritti del malato e il rispetto della vita, senza sottostare ad interessi, imposizioni o
condizionamenti di qualsiasi natura;
d) nel rispetto del principio costituzionale di uguaglianza assicurare, con diligente
professionalità, la presa in carico di ogni paziente, senza alcuna discriminazione, e
perseguire il principio di universalità del Servizio Sanitario nella tutela della salute;
e) promuovere e divulgare trattamenti scientifici validati dalle Autorità competenti e
quindi di comprovata efficacia, anche con riferimento alle medicine non convenzionali;
f) osservare gli indirizzi di natura professionale e deontologica enunciati dalla Federazione
Nazionale degli Ordini dei Farmacisti e dall’Ordine di appartenenza.
2. Al farmacista è vietato porre in essere, consentire o agevolare a qualsiasi titolo:
a) l’esercizio abusivo della professione;
b) la dispensazione di farmaci in modo pericoloso per la salute pubblica;
c) ogni atto che configuri concorrenza sleale di cui all’art. 2598 del Codice Civile.
Art. 4
Dovere di collaborazione con autorità ed enti sanitari
1. Il farmacista, nella sua qualità di operatore sanitario, collabora con le autorità
coadiuvandole nel raggiungimento degli obiettivi istituzionali. Il farmacista è tenuto, in
particolare, a collaborare e mettersi a disposizione delle autorità preposte in tutte le
situazioni di calamità pubblica.
2. Il farmacista partecipa a campagne di prevenzione e di educazione sanitaria promosse o
organizzate dalle competenti Autorità di concerto con la Federazione Nazionale degli Ordini
dei Farmacisti o con l’Ordine territoriale.
Art. 5
Attività di sperimentazione e ricerca
1. Il farmacista, nell’attività di ricerca e sperimentazione approvata dal competente
Comitato Etico, persegue il progresso scientifico, il cui obiettivo primario è quello di
migliorare le conoscenze al fine di tutelare la salute dei pazienti.
Art. 6
Medicine non convenzionali
1. Il farmacista, nell’ambito delle sue competenze e prerogative professionali, garantisce
un’informazione corretta e veritiera finalizzata ad evitare che il paziente si sottragga da
trattamenti scientificamente fondati e di comprovata efficacia.
2. Il farmacista si impegna ad estendere la propria competenza professionale alle medicine
non convenzionali.
CAPO II
OBBLIGHI PROFESSIONALI DEL FARMACISTA
Art. 7
Distintivo professionale e camice bianco
1. Nell’esercizio dell’attività professionale al pubblico il farmacista ha l’obbligo di
indossare il camice bianco unitamente al distintivo professionale e ad un tesserino
identificativo con indicazione del nome, del cognome, nonché del numero di iscrizione
all’Albo e dell’Ordine di appartenenza. Il distintivo può essere integrato anche nel tesserino
identificativo.
2. Il camice bianco unitamente ad un tesserino identificativo recante la relativa
qualificazione è, altresì, indossato dai tirocinanti.
3. Il distintivo professionale è quello adottato dalla Federazione Nazionale degli Ordini dei
Farmacisti e distribuito dall’Ordine territorialmente competente e può essere utilizzato solo
dai farmacisti iscritti all’Albo che esercitano la professione nelle strutture pubbliche o
private ove è prevista per legge la figura del farmacista. In caso di cancellazione dall’Albo,
il tesserino dovrà essere restituito al competente Ordine territoriale.
4. Il direttore di farmacia pubblica o privata ed il farmacista responsabile degli esercizi
commerciali di cui all’art. 5 del D.L. 223/2006, convertito, con modificazioni, dalla L.
248/2006, devono curare che il distintivo professionale unitamente al camice bianco siano
prerogativa esclusiva del farmacista. Qualora il direttore o il farmacista responsabile non
riescano a far rispettare le disposizioni del presente articolo dalla proprietà della farmacia o
dell’esercizio di vicinato hanno il dovere di segnalare l’inosservanza all’Ordine.
Art. 8
Dispensazione e fornitura dei medicinali
1. La dispensazione del medicinale è un atto sanitario, a tutela della salute e dell’integrità
psicofisica del paziente.
2. La dispensazione e la fornitura di qualunque medicinale sono prerogativa esclusiva del
farmacista, che assolve personalmente a tale obbligo professionale e ne assume la relativa
responsabilità.
Art. 9
Preparazione galenica di medicinali
1. La responsabilità della preparazione galenica di medicinali è prerogativa esclusiva del
farmacista.
2. Il farmacista, nella preparazione dei medicinali, è tenuto a osservare le procedure di
allestimento previste dalla normativa, al fine di garantirne la qualità come presupposto di
efficacia e sicurezza.
Art. 10
Farmacovigilanza, aderenza e appropriatezza terapeutica
1. Il farmacista concorre alla tutela della salute pubblica attraverso una puntuale osservanza
delle norme di farmacovigilanza, provvedendo alla segnalazione di ADR alle autorità
competenti.
2. Il farmacista pone in essere ogni utile iniziativa professionale volta ad assicurare
l’aderenza alle terapie farmacologiche, contribuendo a garantire un maggiore livello di
efficacia delle medesime a tutela della salute del paziente e di un corretto governo della
spesa del Servizio Sanitario Nazionale.
3. Il farmacista collabora con il medico e con le strutture del Servizio Sanitario Nazionale,
al fine di assicurare la migliore appropriatezza terapeutica.
Art. 11
Formazione permanente e aggiornamento professionale
1. La formazione permanente e l’aggiornamento sono presupposti per garantire
l’appropriatezza e l’efficacia della prestazione professionale.
2. Il farmacista ha il dovere della formazione permanente e dell’aggiornamento
professionale al fine di adeguare costantemente le proprie conoscenze al progresso
scientifico, all’evoluzione normativa, ai mutamenti dell’organizzazione sanitaria e alla
domanda di salute dei cittadini.
3. Il farmacista partecipa alle iniziative gratuite di formazione permanente e aggiornamento
professionale alle quali la Federazione Nazionale degli Ordini dei Farmacisti o l’Ordine di
appartenenza abbiano previsto la partecipazione, con particolare riferimento al dossier
formativo di gruppo predisposto dalla Federazione stessa o dall’Ordine.
Art. 12
Abuso e uso non terapeutico dei medicinali
1. Il farmacista pone in essere ogni iniziativa di sua competenza professionale finalizzata al
contrasto dell’uso, umano o veterinario, di medicinali o sostanze farmacologiche per finalità
non terapeutiche e, in particolare, a fini di doping.
2. Il farmacista promuove l’automedicazione responsabile e scoraggia l’uso di medicinali di
automedicazione quando non giustificato da esigenze terapeutiche.
3. Il farmacista, allorquando ne venga a conoscenza, ha il dovere di segnalare alla
competente autorità i casi di abuso o uso non terapeutico di medicinali.
TITOLO III
RAPPORTI CON I CITTADINI
Art.13
Pharmaceutical care e presa in carico del paziente
1. Il farmacista deve assicurare il rispetto dei principi ispiratori della professione, anche
promuovendo la pharmaceutical care e la presa in carico del paziente.
2. Il farmacista assicura che la prestazione dei nuovi servizi erogati dalle farmacie
nell’ambito del Servizio Sanitario Nazionale avvenga nel rispetto della normativa vigente e
in conformità alle Linee Guida approvate dalla Federazione Nazionale degli Ordini dei
Farmacisti.
Art. 14
Libera scelta della farmacia
1. Al farmacista è vietato porre in essere iniziative o comportamenti che limitino o
impediscano il diritto di libera scelta della farmacia da parte dei cittadini.
Art. 15
Attività di consiglio e di consulenza
1. Nell’attività di dispensazione, consiglio e consulenza professionale, il farmacista
garantisce un’informazione sanitaria chiara, corretta e completa, con particolare riferimento
all’uso appropriato dei medicinali, alle loro controindicazioni e interazioni, agli effetti
collaterali e alla loro conservazione.
2. Il farmacista è tenuto ad informare il paziente circa l’esistenza di farmaci equivalenti.
TITOLO IV
RAPPORTI CON I MEDICI, I VETERINARI E GLI ALTRI SANITARI
Art. 16
Rapporti con le altre professioni sanitarie
1. La comunicazione tra i professionisti della sanità si ispira ai principi del rigore
scientifico.
2. Il farmacista, nel rapporto con gli altri operatori della sanità, deve attenersi al principio
del rispetto reciproco, favorendo la collaborazione, l’integrazione e la condivisione,
nell’ambito delle rispettive competenze e correlate responsabilità, anche attraverso lo
scambio di conoscenze ed informazioni.
Art. 17
Comparaggio e altri accordi illeciti
1. I rapporti con i sanitari abilitati alla prescrizione di medicinali non devono essere motivati
e condizionati da interessi o vantaggi economici nel rispetto della normativa vigente.
2. Costituisce grave abuso professionale incentivare, in qualsiasi forma, le prescrizioni
mediche o veterinarie, anche nell’ipotesi in cui ciò non costituisca comparaggio.
3. Costituisce grave abuso e mancanza professionale acconsentire, proporre o accettare
accordi tendenti a promuovere la dispensazione di medicinali finalizzata ad un loro uso
incongruo o eccedente le effettive necessità terapeutiche per trarne un illecito vantaggio.
Art. 18
Divieto di accaparramento di ricette
1. Il farmacista non deve promuovere, organizzare o aderire a iniziative di accaparramento
di prescrizioni mediche comunque e dovunque poste in essere.
TITOLO V
RAPPORTI PROFESSIONALI CON I COLLEGHI E I TIROCINANTI
Art. 19
Dovere di collaborazione
1. Il farmacista deve tenere nei confronti dei colleghi un comportamento improntato alla
correttezza e alla collaborazione professionale, nel rispetto dei ruoli e delle competenze.
2. Il farmacista che accoglie gli studenti in tirocinio pre lauream concorre, di concerto con
l’Università e l’Ordine professionale, alla loro formazione, verificando che questi
acquisiscano le necessarie competenze tecnico-professionali e deontologiche. La relativa
presenza in farmacia deve avvenire nel rispetto delle disposizioni vigenti, anche di natura
regolamentare, ivi incluse quelle in materia di sicurezza.
Art. 20
Controversie professionali
1. Eventuali divergenze e controversie di natura professionale, per un tentativo di
conciliazione, sono sottoposte alla valutazione dell’Ordine professionale, prima di adire le
vie legali.
Art. 21
Comportamenti disdicevoli nei rapporti con colleghi e collaboratori
1. E’ deontologicamente sanzionabile:
a) porre in essere o favorire forme di sfruttamento dell’attività professionale dei colleghi;
b) indurre i colleghi, anche propri collaboratori, a comportarsi in modo non conforme alle
disposizioni che disciplinano l’esercizio della professione o in modo contrario alla
deontologia professionale;
c) porre in essere qualsiasi forma di discriminazione, molestia o mobbing nei confronti di
colleghi o altri lavoratori.
TITOLO VI
RAPPORTI CON L’ORDINE PROFESSIONALE
Art. 22
Dovere di collaborazione e comunicazione
1. Il farmacista ha l’obbligo di prestare la massima disponibilità, collaborazione e rispetto
nei rapporti con l’Ordine professionale per l’espletamento delle funzioni allo stesso
attribuite dall’ordinamento.
2. Il farmacista ha l’obbligo di segnalare all’Ordine di appartenenza ogni iniziativa tendente
ad imporgli comportamenti contrari alle disposizioni che disciplinano l’esercizio della
professione o comunque non conformi ai principi della deontologia professionale.
3. Il farmacista è tenuto a comunicare all’Ordine presso il quale è iscritto ogni variazione
relativa ai dati inseriti nell’Albo professionale, negli elenchi e nei registri, nonché a quelli
relativi alle specializzazioni e all’esercizio professionale ai fini del corretto svolgimento dei
compiti istituzionali previsti dalla normativa vigente.
TITOLO VII
PUBBLICITA’ E INFORMAZIONE SANITARIA
Art. 23
Principi
1. La pubblicità della professione di farmacista e l’informazione sanitaria, con qualunque
mezzo diffuse, sono consentite nel rispetto dei principi di correttezza, veridicità, trasparenza
e non devono essere equivoche, ingannevoli o denigratorie. Esse devono essere funzionali
all’oggetto e realizzate in modo consono alle esigenze di tutela della salute di cui la
professione di farmacista è garante. Contestualmente all’attivazione della pubblicità, il
farmacista è tenuto a trasmetterne il contenuto all’Ordine di appartenenza.
2. Il farmacista non può operare alcuna forma di pubblicità in favore di esercenti altre
professioni sanitarie o di strutture sanitarie.
3. Il farmacista non può accettare né proporre l'esposizione di comunicazioni pubblicitarie
relative alla propria farmacia ovvero all’esercizio di cui all’art. 5 del D.L. 223/2006,
convertito, con modificazioni, dalla L. 248/2006, negli studi, ambulatori medici e veterinari,
cliniche e strutture sanitarie e socio-assistenziali. Qualora il direttore o il farmacista
responsabile non riescano a far rispettare le disposizioni del presente articolo dalla proprietà
della farmacia o dell’esercizio di vicinato hanno il dovere di segnalare l’inosservanza
all’Ordine.
4. La pubblicità della farmacia, con qualunque mezzo diffusa, è consentita e libera nel
rispetto dei principi di correttezza, veridicità e trasparenza e non deve essere equivoca,
ingannevole o denigratoria a tutela e nell’interesse dei cittadini. Essa deve essere funzionale
all’oggetto e realizzata in modo consono alle esigenze di salvaguardia della salute di cui la
farmacia è presidio.
5. E’ conforme alle norme deontologiche rendere noti al pubblico elementi conoscitivi,
veritieri e corretti relativi ai servizi prestati, ai reparti presenti nella farmacia, nonché ai
prezzi praticati.
TITOLO VIII
ATTIVITA’ PROFESSIONALE NELLA FARMACIA
Art. 24
Organizzazione dell’esercizio della farmacia
1. Il direttore è responsabile dell’organizzazione complessiva della farmacia e deve curare,
in particolare, che l’esercizio sia organizzato in modo adeguato al ruolo che la farmacia
svolge in quanto presidio sociosanitario e centro di servizi sanitari.
2. Il direttore è garante e personalmente responsabile, nell’ambito della farmacia da lui
diretta, del rispetto delle disposizioni di legge e di tutte le regole deontologiche vigenti che
saranno applicate in maniera uniforme, omogenea e senza distinzioni.
3. Eventuali inosservanze alle previsioni che precedono saranno valutate in sede
disciplinare, secondo criteri di omogeneità, par condicio ed uniformità e senza distinzioni in
ordine alla proprietà della farmacia. Qualora la proprietà della farmacia non faccia osservare
le prescrizioni del Codice Deontologico il farmacista direttore ha il dovere di segnalare
l’inosservanza all’Ordine.
Art. 25
Insegna della farmacia e cartelli indicatori
1. Salvo specifiche norme derivanti da leggi, regolamenti e ordinanze, la denominazione
farmacia nell’insegna e l’emblema della croce, necessariamente di colore verde, sono
obbligatorie.
2. I cartelli indicatori, da intendersi esclusivamente come i cartelli che indicano la direzione
e la distanza per raggiungere la farmacia più vicina, anche in forma di freccia direzionale,
devono essere installati nell'ambito territoriale della sede farmaceutica di pertinenza prevista
nella pianta organica.
3. I cartelli indicatori devono riportare obbligatoriamente sia la direzione che la distanza
della farmacia.
Art. 26
Medicinali soggetti a prescrizione medica
1. Il farmacista deve respingere le richieste di medicinali senza la prescritta ricetta medica o
veterinaria o redatte su ricette prive dei requisiti stabiliti dalla legge.
2. Sono fatti salvi i casi di urgenza già regolati dalla normativa vigente e quelli in cui ricorra
lo stato di necessità per salvare, chiunque ne faccia richiesta, dal pericolo immediato di un
danno grave alla persona.
Art. 27
Divieto di detenere e dispensare medicinali non autorizzati
1. Il farmacista, fatta eccezione per i casi disciplinati da specifiche norme, non può detenere
né dispensare, né promuovere medicinali industriali non autorizzati al commercio in Italia,
ancorché prescritti su ricetta medica.
Art. 28
Controllo sulla ricetta
1. La dispensazione dei medicinali soggetti a prescrizione medica è subordinata alla verifica
da parte del farmacista dei requisiti formali e sostanziali della ricetta, a garanzia della tutela
della salute del paziente.
2. Qualora necessario, il farmacista, prima di procedere alla dispensazione del medicinale,
prende contatto con il medico o veterinario prescrittore, riservatamente e in spirito di
collaborazione, per il necessario chiarimento.
Art. 29
Violazione di norme convenzionali
1. Il rispetto delle disposizioni di natura professionale contenute negli atti convenzionali che
disciplinano i rapporti tra il SSN e le sue articolazioni territoriali e le farmacie pubbliche e
private costituisce per il farmacista preciso obbligo deontologico che, ove disatteso, forma
oggetto di valutazione disciplinare.
Art. 30
Consegna a domicilio dei medicinali
1. La consegna a domicilio dei medicinali soggetti a prescrizione medica può essere
effettuata soltanto dopo che in farmacia sia avvenuta la spedizione della ricetta originale.
2. Il farmacista che pone in essere iniziative di consegna a domicilio dei medicinali deve
assicurare che tale servizio sia svolto nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 14, 15 e 39 e
deve garantire, oltre alla sicurezza, corrette condizioni di conservazione dei medicinali.
TITOLO IX
ATTIVITA' PROFESSIONALE NEGLI ESERCIZI COMMERCIALI DI VICINATO
Art. 31
Prescrizioni per l’attività professionale negli esercizi commerciali
1. Il farmacista responsabile dell’esercizio commerciale di cui all’art. 5 del D.L. 223/2006,
convertito, con modificazioni, dalla L. 248/2006 deve curare che l'esercizio sia organizzato
in modo conforme alle normative vigenti.
2. Le eventuali insegne dell’esercizio commerciale di cui al comma 1 devono essere chiare e
non ingannevoli. La relativa croce eventualmente esposta deve essere di colore diverso dal
verde.
3. Il farmacista responsabile deve assicurare che nell’esercizio commerciale di cui al comma
1 non siano presenti o spedite ricette del SSN e non siano detenuti o dispensati medicinali
con obbligo di ricetta medica, ad eccezione di quelli previsti dalla normativa vigente.
Qualora il farmacista responsabile non riesca a far rispettare le disposizioni del presente
articolo dalla proprietà dell’esercizio ha il dovere di segnalare l’inosservanza all’Ordine.
TITOLO X
ATTIVITA’ PROFESSIONALE NELL’INDUSTRIA FARMACEUTICA
Art. 32
Principi di comportamento
1. Il farmacista che esercita la propria attività nell’industria farmaceutica deve tutelare la
propria autonomia ed indipendenza professionale, nel rispetto delle previsioni contenute
negli articoli 3 e 5.
Art. 33
Farmacista informatore tecnico-scientifico
1. Il farmacista informatore tecnico-scientifico deve promuovere la corretta conoscenza dei
farmaci sulla base di esclusive valutazioni scientifiche.
TITOLO XI
ATTIVITA’ PROFESSIONALE NELLE STRUTTURE SANITARIE PUBBLICHE E
PRIVATE NON APERTE AL PUBBLICO
Art. 34
Rapporti con gli altri sanitari e colleghi
1. Il farmacista che esercita la professione nelle strutture sanitarie pubbliche e private non
aperte al pubblico deve agire su un piano di pari dignità e autonomia con gli altri sanitari e
colleghi con i quali deve instaurare rapporti di costruttiva collaborazione professionale, nel
rispetto dei reciproci ruoli.
2. Il farmacista, nei rapporti con i colleghi delle farmacie territoriali, deve favorire lo
scambio di informazioni che possano consentire la realizzazione di un’assistenza
farmaceutica adeguata alle necessità sanitarie nel tempo e nei luoghi in cui opera, nel
rispetto dei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) e con spirito collaborativo e di
integrazione.
Art. 35
Controllo sulla dispensazione dei medicinali
1. Il farmacista che esercita la professione nelle strutture sanitarie pubbliche deve vigilare
scrupolosamente affinché, ove sia prevista la dispensazione diretta del farmaco al paziente,
la consegna sia effettuata soltanto da farmacisti e nel rispetto di quanto previsto dall’art. 14.
Il farmacista deve, inoltre, curare che la dispensazione dei farmaci, su richiesta nominativa
per uno specifico paziente con piano terapeutico o in “dose unitaria”, avvenga, dalle
strutture farmaceutiche di propria competenza alle Unità Operative, sotto il diretto controllo
e la personale responsabilità di un farmacista. Nell’allestimento delle preparazioni
galeniche, deve, altresì, rispettare le prescrizioni dell’art. 9.
TITOLO XII
ATTIVITA’ PROFESSIONALE NELL’AMBITO DELLA DISTRIBUZIONE
INTERMEDIA
Art. 36
Doveri del direttore tecnico responsabile
1. Il farmacista che opera nella distribuzione intermedia deve assicurare che tutti i
medicinali siano conservati e trasportati nelle condizioni idonee. Egli garantisce che i
medicinali siano ceduti esclusivamente a soggetti autorizzati alla distribuzione all’ingrosso
o alla vendita diretta di medicinali, alle farmacie e agli esercizi di cui all’art. 5 del D.L.
223/2006, convertito, con modificazioni, dalla L. 248/2006.
TITOLO XIII
VENDITA DI MEDICINALI TRAMITE INTERNET
E PRODOTTI DIVERSI DAI MEDICINALI
Art. 37
Vendita di medicinali tramite internet
1. Le farmacie e gli esercizi commerciali di cui all’art. 5 del D.L. 223/2006, convertito, con
modificazioni, dalla L. 248/2006, autorizzati ai sensi dell’articolo 112-quater del D.Lgs.
219/2006, possono effettuare la fornitura a distanza al pubblico dei medicinali senza obbligo
di prescrizione tramite Internet o altre reti informatiche, nel rispetto delle specifiche
tecniche e normative previste.
Art. 38
Prodotti diversi dai medicinali
1. Nell’attività di vendita di prodotti diversi dai medicinali, il farmacista ha l’obbligo di
agire in conformità con il ruolo sanitario svolto, nell’interesse della salute del cittadino e
dell’immagine professionale del farmacista.
TITOLO XIV
SEGRETO PROFESSIONALE, RISERVATEZZA,
TRATTAMENTO DEI DATI E PRIVACY
Art. 39
Segreto professionale, riservatezza, trattamento dei dati e privacy
1. La conservazione del segreto su fatti e circostanze dei quali il farmacista sia venuto a
conoscenza in ragione della sua attività professionale, oltre che un obbligo giuridico, è un
imprescindibile dovere morale, che il farmacista deve esigere anche dai collaboratori e dagli
incaricati del trattamento dei dati personali. Il farmacista può rivelare fatti coperti dal
segreto professionale nelle ipotesi previste dalla normativa vigente.
2. Il farmacista, nel trattamento dei dati personali, anche sensibili, è tenuto al rispetto della
normativa vigente in materia di riservatezza e protezione dei dati. Il farmacista assicura la
non identificabilità dei soggetti coinvolti nelle pubblicazioni o divulgazioni scientifiche di
dati e studi clinici.
3. Per la valutazione della gravità dell’inosservanza degli obblighi di cui al presente
articolo, può essere preso in considerazione l’eventuale vantaggio economico ottenuto dal
farmacista da altra persona e, parimenti, l’eventuale danno, anche morale, causato al
paziente o familiare.
TITOLO XV
INFRAZIONI AL CODICE DEONTOLOGICO
Art. 40
Infrazioni al Codice Deontologico e potestà disciplinare dell’Ordine
1. Le infrazioni al presente Codice deontologico sono valutate in sede disciplinare
dall’Ordine di appartenenza su proposta dell’Ufficio istruttorio regionale.
2. Il farmacista è sottoposto alla vigilanza deontologica da parte dell’Ordine nel cui ambito
provinciale esercita l’attività professionale, ferma restando la competenza disciplinare
spettante all’Ordine presso il quale il sanitario è iscritto.
3. L’Ordine professionale può convocare i farmacisti esercenti nell’ambito del territorio di
sua competenza affinché forniscano chiarimenti in merito a specifiche condotte, avendo
cura di informare il Presidente dell’Ordine presso cui il sanitario è iscritto.
4. E’ sanzionabile qualsiasi violazione di norme di leggi o regolamenti che disciplinano
l’esercizio della professione di farmacista e il servizio farmaceutico nonché di
provvedimenti o ordinanze emanati dalle competenti autorità per ragioni di igiene o sanità
pubblica.
5. E’ sanzionabile qualsiasi abuso o mancanza nell’esercizio della professione e comunque
qualsiasi comportamento che abbia causato o possa causare un disservizio o un danno alla
salute del cittadino.
6. Le sanzioni devono essere commisurate alla gravità dei fatti e devono tener conto della
reiterazione dei comportamenti, nonché delle specifiche circostanze, soggettive ed
oggettive, che hanno concorso a determinare la violazione.
7. Nell’esercizio di attività professionali all’estero, ove consentite, il farmacista italiano è
tenuto al rispetto delle norme deontologiche nazionali, nonché di quelle dello Stato in cui
viene svolta l’attività che hanno natura prevalente sulle prime. Del pari il farmacista
cittadino comunitario o di Paese extra UE, nell’esercizio dell’attività professionale in Italia,
quando questa gli sia consentita, è tenuto alla conoscenza e al rispetto della legislazione e
delle norme deontologiche vigenti in Italia.
GIURAMENTO DEL FARMACISTA
Testo approvato dal Consiglio Nazionale il 15.12.2005
GIURO
I
DI ESERCITARE L'ARTE FARMACEUTICA IN LIBERTÀ E INDIPENDENZA DI GIUDIZIO E DI COMPORTAMENTO, IN SCIENZA E COSCIENZA E NEL RIGOROSO RISPETTO DELLE LEGGI, DEI REGOLAMENTI E DELLE NORME DI DEONTOLOGIA PROFESSIONALE;
II
DI DIFENDERE IL VALORE DELLA VITA CON LA TUTELA DELLA SALUTE FISICA E PSICHICA DELLE PERSONE E IL SOLLIEVO DELLA SOFFERENZA COME FINI ESCLUSIVI DELLA PROFESSIONE, AD ESSI ISPIRANDO OGNI MIO ATTO PROFESSIONALE CON RESPONSABILITÀ E COSTANTE IMPEGNO SCIENTIFICO, CULTURALE E SOCIALE, AFFERMANDO IL PRINCIPIO ETICO DELL'UMANA SOLIDARIETÀ;
III
DI ASSISTERE TUTTI COLORO CHE RICORRERANNO ALLA MIA OPERA PROFESSIONALE CON SCRUPOLO, ATTENZIONE E DEDIZIONE, SENZA ALCUNA DISTINZIONE DI RAZZA, RELIGIONE, NAZIONALITÀ, CONDIZIONE SOCIALE E IDEOLOGIA POLITICA E NEL PIÙ RIGOROSO RISPETTO DELLA LORO DIGNITÀ;
IV
DI AFFIDARE LA MIA REPUTAZIONE ESCLUSIVAMENTE ALLE MIE CAPACITÀ PROFESSIONALI E ALLE DOTI MORALI DI CUI SAPRÒ DARE PROVA E DI EVITARE, ANCHE AL DI FUORI DELL'ESERCIZIO PROFESSIONALE, OGNI ATTO E COMPORTAMENTO CHE POSSANO LEDERE IL PRESTIGIO, LA DIGNITÀ E IL DECORO DELLA PROFESSIONE FARMACEUTICA.
LO GIURO